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SANTI • LEGALAvv. Riccardo Santi · Trento

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La class action italiana: uno strumento potente, ancora poco conosciuto

Viviamo un’epoca in cui il potere contrattuale ed economico delle grandi imprese è enormemente più forte di quello del singolo cittadino. Il diritto ha provato a costruire strumenti per riequilibrare questo rapporto di forza. Uno di questi, in Italia, esiste dal 2021 — ma quasi nessuno lo conosce, e non è quello che si pensa.

Quando si parla di class action, l’immaginario collettivo va quasi sempre al modello statunitense: una causa che coinvolge automaticamente un’intera categoria di danneggiati, con l’avvocato che raccoglie un risarcimento monstre distribuito a pioggia. In Italia funziona diversamente, e capire perché è il primo passo per capire lo strumento — e per capire quanto, davvero, ci protegge.

Come funziona

Dal 19 maggio 2021 l’azione di classe è disciplinata dagli artt. 840-bis e seguenti del codice di procedura civile (riforma introdotta dalla legge 31/2019). Può agire chiunque — persona fisica, impresa, oppure un’associazione senza scopo di lucro iscritta in un apposito elenco tenuto dal Ministero della Giustizia — per far accertare la responsabilità di un’impresa o di un gestore di servizi pubblici e ottenere risarcimento o restituzioni, oppure per chiedere che una condotta scorretta cessi (azione inibitoria collettiva). Il procedimento si svolge davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa e passa per due fasi distinte: prima il tribunale valuta se l’azione è ammissibile, poi decide nel merito. Chi si ritiene danneggiato può aderire online — senza bisogno di un proprio avvocato — attraverso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, dove sono pubblicati tutti i ricorsi in corso, in due finestre temporali: dopo l’ammissibilità e dopo la sentenza che accerta la responsabilità.

Qui sta la differenza cruciale rispetto al modello americano: da noi il sistema è “opt-in”, non “opt-out”. Nessuno entra automaticamente nella classe — bisogna aderire attivamente. È il motivo per cui, anche quando l’azione va a buon fine, il numero di chi effettivamente incassa un risarcimento resta spesso limitato.

Le potenzialità

Rispetto al passato, la platea si è allargata molto: non più solo rapporti di consumo, ma qualunque situazione in cui più soggetti condividano lo stesso diritto leso da un’impresa — inclusi rapporti tra imprese. È uno strumento pensato apposta per i danni “seriali”: commissioni bancarie applicate a migliaia di correntisti, clausole ricorrenti in contratti standard, pratiche commerciali diffuse. Casi in cui il danno individuale è troppo piccolo per giustificare una causa da soli, ma diventa rilevante sommato a quello di altri — cioè esattamente i casi in cui, singolarmente, il cittadino non ha mai avuto voce.

Uno strumento anche per le imprese

Sarebbe un errore leggere l’azione di classe solo come arma del consumatore contro l’impresa. Il contenzioso seriale è un costo e un fattore di incertezza anche per chi lo subisce dal lato passivo. Pensiamo a una questione interpretativa ricorrente — il significato di una clausola contrattuale standard, o la portata di una norma poco chiara — che genera decine o centinaia di cause pressoché identiche tra le stesse parti-tipo: ho seguito personalmente vicende in cui un unico dubbio interpretativo alimentava un intero filone di giudizi paralleli, con il rischio concreto di esiti tra loro divergenti. Situazioni in cui, come si suol dire, a guadagnarci sono soprattutto gli avvocati. Concentrare la controversia in un’unica sede consente di ridurre i costi, evitare la moltiplicazione delle liti e — soprattutto — ottenere una risposta univoca e stabile sul punto controverso. È il tema, decisivo per tutti, della certezza del diritto: la prevedibilità dei rischi e dei costi è un valore per il cittadino tanto quanto per l’impresa, che su quella prevedibilità costruisce le proprie scelte.

Perché è usata così poco

I numeri parlano chiaro: in quattro anni le azioni iscritte nel portale del Ministero sono rimaste sotto il centinaio in tutta Italia, in crescita ma su numeri ancora minimi. Le ragioni sono più d’una: si applica solo a condotte successive al maggio 2021, il che esclude gran parte del contenzioso seriale già maturato; chi promuove un’azione dichiarata inammissibile rischia di pagare le spese di procedura e di pubblicità, e chi aderisce deve comunque versare un contributo per il fondo spese — un disincentivo non trascurabile quando il danno pro capite è modesto; infine i tribunali competenti, pensati per diritto societario e concorrenza, si trovano a gestire materie molto distanti dalla loro specializzazione, con un carico di lavoro che rallenta tutto.

Come si potrebbe rilanciarla

Nel dibattito tra gli operatori circolano alcune proposte: estendere selettivamente un meccanismo di adesione più semplice o automatica per i risarcimenti di modesta entità; specializzare davvero i giudici assegnati a queste cause; ridurre i costi di adesione per i piccoli danneggiati; investire nella conoscibilità dello strumento, oggi affidata a un portale che pochissimi conoscono. Sono ipotesi, non soluzioni acquisite — ma indicano dove si gioca la partita, e quanta strada resta da fare perché uno strumento nato per bilanciare i rapporti di forza non resti lettera morta.

Quando può interessare un privato o una piccola impresa

Non certo per una controversia isolata: lì restano più efficaci gli strumenti individuali. Ha senso pensarci quando il proprio caso è, con ogni probabilità, uno tra molti identici — una clausola contrattuale standard, una prassi commerciale ripetuta su larga scala, un costo applicato in modo uniforme a un’intera categoria di clienti. In quei casi, unire le forze può rendere conveniente ciò che da soli non lo sarebbe mai stato. Un buon punto di partenza, per chi sospetta di trovarsi in una situazione simile, è proprio consultare il portale del Ministero: basta una ricerca per capire se qualcuno ha già iscritto un’azione sui fatti che lo riguardano.

Uno strumento che esiste, in teoria, per bilanciare la forza economica di chi contratta con milioni di persone contro la debolezza di chi contratta da solo. La domanda, allora, è se in Italia gli strumenti di tutela collettiva — non solo giudiziali — stiano davvero tenendo il passo con il potere che dovrebbero controbilanciare, o se restino, troppo spesso, poco più che un nome sulla carta.

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