Approfondimenti
L’agente era vero. Le polizze no.
Responsabilità dell’impresa, affidamento e strategia risarcitoria: una vicenda assicurativa di qualche anno fa e una questione ancora attuale.
Nel contenzioso risarcitorio individuare l’autore materiale dell’illecito non esaurisce necessariamente il problema. La responsabilità per fatto altrui, i rapporti di preposizione e i criteri di imputazione all’impresa appartengono naturalmente agli strumenti ordinari del diritto civile; più interessante, nella pratica, è capire quando quei criteri consentano di spostare utilmente il fuoco della controversia dall’autore materiale del fatto all’organizzazione entro la quale ha potuto operare.
Una vicenda che seguii diversi anni fa ne offre un esempio piuttosto netto.
Un imprenditore aveva affidato ingenti somme a un agente di una primaria compagnia assicurativa per la sottoscrizione di una serie di polizze vita a premio unico.
Non si trattava di un intermediario abusivo, né di qualcuno che si fosse falsamente presentato come appartenente alla rete della compagnia. L’agente era autentico, molto conosciuto e stimato nella zona e da tempo operava con successo per quell’impresa. Era, insomma, esattamente la persona alla quale un cliente poteva ritenere normale rivolgersi per quel genere di operazioni.
Anche il meccanismo della frode era particolarmente insidioso perché non tutto era falso. Alcune polizze erano state effettivamente perfezionate dalla compagnia e successivamente riscattate. Per altre, invece, le somme ricevute dall’agente non erano mai arrivate alla compagnia, mentre al cliente veniva consegnata documentazione del tutto simile a quella autentica.
La frode si inseriva dunque all’interno di un rapporto reale, alternando operazioni regolari e irregolari. Una differenza essenziale rispetto al caso, oggi frequente, del falso intermediario che utilizza abusivamente il nome o il marchio di una compagnia alla quale è completamente estraneo.
Dal processo penale alla responsabilità dell’impresa
La vicenda aveva coinvolto numerose persone e aveva dato origine a un procedimento penale. Diverse persone offese si erano affidate allo stesso professionista e attendevano gli sviluppi delle indagini, che tuttavia procedevano lentamente e sembravano non approdare, almeno in tempi ragionevoli, a un risultato concretamente utile per i danneggiati.
Il cliente che assistevo era ormai molto anziano. A quel punto la responsabilità personale dell’agente non mi sembrò il punto sul quale concentrare ulteriormente l’attenzione. Occorreva piuttosto verificare se esistessero i presupposti per rivolgere la pretesa risarcitoria anche nei confronti della compagnia.
Non perché questa avesse partecipato alla frode, né sulla base di una generica affermazione secondo cui l’impresa dovrebbe sempre rispondere di ciò che fa chi opera utilizzandone il nome. La questione era più circoscritta: quanto aveva inciso la posizione attribuita all’agente dalla compagnia nel rendere possibile la condotta e, soprattutto, credibile agli occhi del cliente ciò che gli veniva proposto?
Fu su questo terreno che decisi di promuovere autonomamente la causa civile.
La compagnia oppose, fra l’altro, che l’agente aveva agito per finalità esclusivamente personali, al di fuori delle proprie attribuzioni e senza alcun vantaggio per l’impresa.
Il tema diventava quello, ben conosciuto nella giurisprudenza sull’art. 2049 c.c., dell'”occasionalità necessaria”: non occorre che il preponente abbia voluto o autorizzato l’illecito; occorre verificare se le incombenze affidate abbiano creato una situazione tale da agevolarne o renderne possibile la commissione.
Nel caso concreto la posizione dell’agente aveva avuto un peso evidente nella formazione dell’affidamento del cliente. Non era stato semplicemente utilizzato abusivamente il nome di una compagnia: era la compagnia stessa ad avere attribuito all’autore della condotta la qualità professionale nella quale questi si presentava al pubblico.
Nel corso dell’istruttoria emerse inoltre che l’impresa aveva già rilevato anomalie nell’operato dell’agente e aveva iniziato a sottoporlo a controlli più attenti. Il tema dell’affidamento si intrecciava così con quello della vigilanza: non soltanto quale posizione fosse stata attribuita all’intermediario, ma quali strumenti avesse l’impresa per governare il rischio generato dalla propria rete commerciale e che cosa fosse già emerso prima che la situazione precipitasse.
Il Tribunale accolse la domanda e ritenne la compagnia responsabile, in solido con l’agente, per le conseguenze dell’illecito. La compagnia non pagò spontaneamente; fu necessario notificare il precetto, dopo il quale venne corrisposta una somma molto rilevante.
La stessa vicenda potrebbe accadere oggi?
I fatti risalgono a molti anni fa e sarebbe facile archiviarli come il prodotto di una fase ormai superata dell’intermediazione assicurativa. Molte cose, in effetti, sono cambiate e sarebbe assai più difficile immaginare oggi la ripetizione materiale di una raccolta di premi con le modalità allora utilizzate.
Ma questo non significa che sia scomparso il problema sottostante.
Per valutarne l’attualità occorre distinguere due piani: la persistente rilevanza della questione giuridica e la concreta possibilità che comportamenti analoghi si verifichino ancora oggi.
Il quadro della distribuzione assicurativa è oggi molto più strutturato. Il Codice delle assicurazioni e la disciplina regolamentare prevedono regole specifiche sulla riscossione dei premi, sulla separazione patrimoniale delle somme ricevute dagli intermediari, sulle modalità di pagamento, sugli obblighi informativi e sui controlli della rete distributiva. Lo stesso art. 118 del Codice delle assicurazioni stabilisce, alle condizioni previste dalla norma, che il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa.
Anche le modalità concrete di pagamento sono profondamente mutate. Nella vecchia causa la compagnia arrivò a sostenere che il cliente avesse concorso alla produzione del danno per avere consegnato all’agente ingenti somme in contanti. Il Tribunale respinse l’argomento, anche alla luce della disciplina vigente all’epoca dei fatti.
Oggi una situazione analoga dovrebbe necessariamente essere valutata in un contesto diverso. Ma il nucleo della vicenda non era, in fondo, il contante: era l’abuso da parte di un intermediario autentico della fiducia derivante dalla propria effettiva appartenenza alla rete dell’impresa.
Ed è un fenomeno che non appartiene soltanto al passato.
Un caso emerso nel 2025 ha riguardato, secondo la ricostruzione investigativa, un intermediario assicurativo che tra il 2016 e il 2023 avrebbe fatto versare a clienti somme destinate a polizze vita su un conto a lui riconducibile, senza riversarle alla compagnia. Le pratiche non sarebbero state perfezionate, mentre ai clienti veniva rilasciata documentazione apparentemente regolare. Gli importi complessivamente contestati erano nell’ordine di diversi milioni di euro.
La somiglianza con la vecchia vicenda è significativa, ma lo è altrettanto la differenza: il contante può essere sostituito da un bonifico, il documento cartaceo da un certificato o da una comunicazione digitale apparentemente regolare. Ciò che rimane è il vantaggio informativo e fiduciario dell’intermediario autentico nei confronti del cliente.
Non si tratta, peraltro, soltanto di singoli episodi di cronaca. Nella propria attività di vigilanza IVASS continua a registrare irregolarità relative a polizze non registrate dopo l’incasso del premio, mancato riversamento dei premi alle imprese, operazioni indebite su polizze vita, contraffazione della documentazione e carenze nel controllo delle reti di collaboratori.
Le regole sono cambiate e i controlli sono aumentati. Il rischio non è stato eliminato.
Anche la giurisprudenza ha continuato, su un piano diverso, a confrontarsi con la responsabilità dell’impresa per gli illeciti commessi all’interno della rete distributiva.
Due anni dopo la decisione della vicenda qui raccontata, la Cassazione affrontò un caso particolarmente vicino: un agente aveva proposto ai clienti un prodotto assicurativo-finanziario inesistente e si era appropriato delle somme ricevute. Con la sentenza n. 18860 del 2015 la Corte ribadì la centralità del nesso di occasionalità necessaria, valorizzando la circostanza che le incombenze affidate all’agente avessero reso possibile o agevolato la condotta.
La giurisprudenza successiva ha continuato a sviluppare il problema anche rispetto alle articolazioni più complesse della rete distributiva, come nel caso dei subagenti; ancora nel 2024 la Cassazione è tornata sulla possibilità di imputare alla compagnia le conseguenze dell’attività illecita compiuta all’interno della rete.
Naturalmente la data di una pronuncia di legittimità non dimostra l’attualità del fenomeno che ne è all’origine: quando una controversia arriva in Cassazione, i fatti possono avere già molti anni alle spalle. La giurisprudenza recente documenta però la persistente rilevanza del problema giuridico; i casi emersi negli ultimi anni e l’attività di vigilanza documentano, separatamente, la persistenza del fenomeno materiale.
Stessa domanda, fattispecie più articolate
La maggiore regolamentazione non rende necessariamente automatica la soluzione dei casi. Semmai rende ancora più importante distinguere situazioni che, nel linguaggio corrente, vengono tutte ricondotte alla generica categoria della “truffa assicurativa”.
Un intermediario autentico può incassare un premio nell’esercizio delle proprie funzioni e appropriarsene; può proporre un prodotto inesistente indicando modalità di pagamento estranee ai normali circuiti della compagnia; la condotta può essere posta in essere da un agente oppure da un collaboratore o subagente che utilizzi locali, modulistica e strumenti della struttura. Diverso ancora è il caso del soggetto completamente estraneo che clona l’identità dell’impresa o utilizza abusivamente il suo marchio.
Dal punto di vista della responsabilità civile sono fattispecie molto diverse.
Nei primi casi occorre ricostruire il rapporto tra intermediario e impresa, i poteri attribuiti, le modalità dell’operazione, l’affidamento generato dall’organizzazione e gli eventuali segnali di anomalia già disponibili. Nell’ultimo, invece, l’apparenza può essere stata interamente costruita da un terzo estraneo, senza alcun contributo dell’impresa della quale è stato abusivamente utilizzato il nome.
La diffusione degli strumenti digitali aggiunge ulteriori elementi di verifica: dove è stato effettuato il pagamento, a chi era intestato il conto, da quale canale provenivano le comunicazioni, se la documentazione fosse effettivamente generata dai sistemi dell’impresa, quali poteri avesse l’intermediario e se fossero già emerse precedenti anomalie.
La domanda generale può dunque essere rimasta simile. Gli elementi necessari per rispondervi sono diventati, semmai, più articolati.
Ricostruire l’intera catena delle responsabilità, naturalmente, non significa cercare dietro l’autore materiale dell’illecito un’impresa più grande e solvibile alla quale presentare il conto. Occorre che esista un effettivo criterio giuridico di imputazione.
È proprio questo che rende interessante il caso concreto: comprendere se l’organizzazione abbia soltanto subito, come il cliente, l’iniziativa di un soggetto estraneo oppure abbia creato, attraverso le funzioni attribuite a un proprio componente, le condizioni che hanno consentito all’illecito di essere commesso con quella particolare efficacia.
Nella vicenda che ho raccontato fu questo il passaggio decisivo. Mentre il procedimento penale cercava naturalmente di accertare la responsabilità personale dell’agente, la causa civile pose una domanda diversa: quale parte del rischio derivante da quella condotta poteva essere giuridicamente imputata anche all’organizzazione che aveva collocato l’agente nella posizione della quale aveva abusato?
Una scelta può essere giusta anche quando consiste nel fermarsi
La vicenda ebbe infine un ultimo passaggio che considero altrettanto significativo.
La sentenza era favorevole, ma lasciava a mio avviso margini per ottenere qualcosa di più sotto alcuni profili economici. Esistevano quindi ragioni per valutare un’impugnazione.
Nel frattempo, però, il cliente era diventato molto anziano e le sue condizioni personali rendevano particolarmente importante consolidare il risultato già concretamente ottenuto.
Decisi di non appellare.
Non sempre la strategia processuale consiste nel percorrere fino in fondo ogni strada astrattamente disponibile. A volte il problema è esattamente opposto: stabilire quando il vantaggio possibile non giustifica più il rischio che occorre assumere per ottenerlo.
La vicenda era iniziata come una truffa commessa da un agente assicurativo. Se fosse rimasta soltanto questo, probabilmente il cliente avrebbe continuato ad attendere, insieme alle altre persone offese, gli sviluppi del procedimento penale.
La possibilità di una diversa tutela emerse spostando per un momento l’attenzione dalla domanda più evidente. Non soltanto chi avesse preso il denaro, ma in quale organizzazione avesse potuto farlo, grazie a quale posizione e utilizzando quale affidamento.
Non esiste una formula valida per ogni controversia. Ma esiste una domanda che nel contenzioso civile continuo a considerare utile:
Qual è il passaggio della vicenda che stiamo dando per scontato?
A volte è proprio da lì che cambia la prospettiva della causa.
Riferimenti essenziali
- Art. 2049 c.c. — Responsabilità dei padroni e committenti.
- Artt. 117-118, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) — separazione patrimoniale e pagamento del premio all’intermediario.
- Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2009, n. 5370 — responsabilità del preponente e nesso di occasionalità necessaria.
- Cass. civ., sez. III, 24 settembre 2015, n. 18860 — illecito dell’agente assicurativo e responsabilità della compagnia.
- Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2019, n. 23973 — responsabilità della compagnia in relazione all’attività del subagente.
- Cass. civ., sez. I, ord. 14 marzo 2024, n. 6795 — attività illecita del subagente e imputazione alla compagnia.
- IVASS, Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2025, pubblicata il 18 giugno 2026 — vigilanza sulla condotta degli intermediari.
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